Lo statuto
Indice:
Dopo che l’Assemblea delle Sezioni riunite ha approvato le modifiche allo Statuto vigente dall’anno 2009 per renderlo più rispondente alle esigenze dell’Accademia, la Prefettura di Modena, previo parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con Decreto del 29 Settembre 2015, ha approvato definitivamente il testo.
ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI MODENA
(Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Modena al n. 393 in data 11/8/2006, con modifiche in data 3/9/2007, 19/10/ 2009 e 4/5/2015)
CAPITOLO I - Natura e finalità dell’Accademia
Art. I-1
L’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, di seguito Accademia, fondata in Modena nell’anno 1683 e riconosciuta con atti sovrani del 1752, 1790, 1814, 1910 e 1934, divenuta Accademia Nazionale con D.P.R. 5/3/1959, persegue l’approfondimento e la diffusione delle conoscenze scientifiche nei vari settori disciplinari di competenza delle proprie Sezioni. A questo fine:
- Si impegna in attività di studio e di diffusione della cultura nelle sue più elevate espressioni;
- Organizza conferenze, seminari e convegni nazionali e internazionali, mostre, in collaborazione anche con altri enti di cultura e di ricerca;
- Provvede alla tutela del patrimonio della propria Biblioteca, ne promuove la valorizzazione e l’utilizzazione anche con l’accesso al pubblico in apposite sale di lettura;
- Incoraggia l’accesso, specie dei giovani, alla ricerca scientifica anche mediante il conferimento di borse di studio;
- Pubblica atti, memorie ed altri studi.
Art. I-2
L’Accademia ha personalità giuridica, con sede in Modena, in Palazzo
Coccapani d’Aragona, Corso Vittorio Emanuele II, n. 59.
Art. I-3
Si compone di tre Sezioni:
- di scienze fisiche, matematiche e naturali;
- di scienze morali, giuridiche e sociali;
- di storia, lettere ed arti.
CAPITOLO II - I Soci accademici
Art. II-1
- I Soci Ordinari sono scelti, a norma degli Art. VI, 1-5, fra i cittadini italiani venuti in chiara fama negli studi cui la Sezione si dedica, e che siano in grado di assicurare attiva collaborazione. I Soci Ordinari, al compimento dell’ottantesimo anno, sono dichiarati Emeriti dal Consiglio di Presidenza che ne dà comunicazione nella prima Assemblea utile delle Sezioni riunite. I Soci Ordinari che, al compimento dell’ottantesimo anno di età, stiano ricoprendo cariche accademiche, transitano tra gli Emeriti solo alla conclusione del loro mandato. I Soci Ordinari che, per motivi di salute, non possano partecipare alle attività dell’Accademia, su proposta unanime del Consiglio di Presidenza e con successiva delibera dell’Assemblea delle Sezioni riunite, sono dichiarati Emeriti. I Soci Emeriti conservano tutte le prerogative del Socio Ordinario, ma non possono essere candidati a ricoprire cariche accademiche. Il seggio precedentemente occupato dal Socio Emerito si considera vacante nella Sezione di appartenenza.
- I Soci Corrispondenti sono scelti, a norma degli Art. VI, 1-5, tra noti cultori degli studi cui la Sezione si dedica. I Soci Corrispondenti, al compimento dell’ottantesimo anno, sono dichiarati “Soprannumerari” dal Consiglio di Presidenza che ne dà comunicazione alla prima Assemblea utile delle Sezioni riunite. I Soci Ordinari o Corrispondenti che, per diversi motivi, non siano in grado di partecipare alla vita dell’Accademia o che manifestino continuativo disimpegno, anche dopo sollecito del Presidente, sono dichiarati, con delibera del Consiglio di Presidenza, Soci Soprannumerari. La relativa delibera è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea delle Sezioni riunite. Il relativo seggio si considera vacante nella Sezione di appartenenza dopo tale ratifica.
- I Soci Onorari sono scelti, a norma degli Art. VI, 1-5, fra personalità altamente benemerite della cultura, italiane o straniere, senza alcun limite numerico e non appartengono ad alcuna Sezione.
- Possono essere ammessi come Soci Sostenitori enti, associazioni e persone fisiche che assumano l’impegno, non inferiore a tre anni, di sostenere finanziariamente, o altrimenti, le attività dell’Accademia. Le modalità e l’entità dell’impegno saranno valutati, caso per caso, dal Consiglio di Presidenza e regolati mediante apposito accordo.
Art II-2
I Soci Ordinari, Emeriti e Sostenitori compongono l’Assemblea delle Sezioni riunite secondo le norme del presente Statuto. Alle riunioni dell’Assemblea partecipano anche Soci Corrispondenti limitatamente agli argomentiprevisti dall’art. III-14.
Art. II-3
I Soci Ordinari hanno il dovere di:
- favorire l’attività dell’Accademia anche accettando le cariche a cui venissero eletti o gli incarichi affidati loro dal Consiglio di Presidenza;
- intervenire alle Assemblee delle Sezioni riunite e, in caso di impedimento, di darne previo avviso al Segretario Generale;
- inviare all’Accademia una copia di ogni loro pubblicazione;
- contribuire all’attività dell’Accademia con letture, conferenze e pubblicazioni;
- corrispondere un eventuale contributo annuale deliberato dall’Assemblea delle Sezioni riunite.
Art II-4
I Soci Corrispondenti hanno il dovere di:
- intervenire alle Assemblee della Sezione alla quale appartengono;
- inviare all’Accademia una copia di ogni loro pubblicazione;
- contribuire all’attività dell’Accademia con letture, conferenze e pubblicazioni.
Art II-5
Diritti dei Soci.
I Soci Ordinari, Emeriti e Sostenitori hanno il diritto di:
- esprimere il loro voto nell’Assemblea delle Sezioni riunite;
- frequentare le sale dell’Accademia e fruire dei servizi della Biblioteca secondo l’apposito regolamento;
- ricevere in dono, su loro richiesta, una copia degli Atti e delle Memorie
Scientifiche, Giuridiche, Letterarie dell’Accademia.
I Soci Corrispondenti godono dei diritti di cui alle lettere
b) e
c); partecipano alle adunanze dell’Assemblea delle Sezioni riunite senza diritto di voto per gli argomenti previsti dall’art. III-14. I Soci Onorari e Soprannumerari godono dei diritti di cui alle lettere
b) e
c) e possono partecipare alle adunanze dell’Assemblea delle Sezioni riunite secondo quanto previsto dall’art. III-14 e alle Assemblee di Sezione.
Art. II-6
Ogni Socio può dimettersi dall’Accademia con comunicazione scritta al Se gretario Generale che la sottoporrà alla ratifica del Consiglio di Presidenza e ne darà successiva comunicazione all’Assemblea delle Sezioni riunite.
CAPITOLO III - Organi dell’Accademia
Art. III-1
Sono organi dell’Accademia:
- a) Il Presidente
- b) Il Segretario Generale
- c) Il Consiglio di Presidenza
- d) L’Economo-Tesoriere
- e) L’Assemblea delle Sezioni riunite
- f) Le Assemblee delle Sezioni
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- h) Il Bibliotecario Generale
Art. III-2
Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall’Assemblea delle Sezioni riunite, nella persona di un Socio Ordinario; dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto consecutivamente soltanto per una volta. L’elezione avviene entro il mese di giugno dell’ultimo anno del triennio precedente, e la nomina diventa definitiva con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di seguito Ministro competente. Il Presidente eletto entra in carica il 1° gennaio successivo. Il Presidente è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento o vacanza, viene sostituito da un Vice-Presidente, da lui stesso designato fra i Soci Ordinari che rimane in carica per la durata del mandato. La designazione è ratificata dal Consiglio di Presidenza. In caso di carica vacante il Decano dei Soci Ordinari procede al più presto alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente, a conclusione del suo mandato, viene dichiarato Presidente Emerito e assume nuovamente i diritti e i doveri del suo status di Socio Ordinario o Emerito.
Art. III-3
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia, dirige e coordina l’attività dell’Accademia, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e le adunanze dell’Assemblea delle Sezioni riunite e
provvede a dare esecuzione alle relative deliberazioni.
Art. III-4
Il Segretario Generale è eletto, a scrutinio segreto, fra i Soci Ordinari, dall’Assemblea delle Sezioni riunite con le stesse modalità dell’elezione del Presidente, e per la stessa durata prevista per quella carica. Della avvenuta elezione viene data notizia al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di seguito Ministero competente. Il Consiglio di Presidenza, sentito il Segretario Generale, può nominare un Vice-Segretario Generale che sostituisce il Segretario in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di dimissioni del titolare.
Art. III-5
Il Segretario Generale tiene la corrispondenza accademica; redige i verbali delle Assemblee delle Sezioni riunite e del Consiglio di Presidenza e, all’apertura di ogni anno accademico, la relazione dell’attività dell’Accademia relativa all’anno antecedente; cura la regolare tenuta dei registri e dell’archivio accademico e la pubblicazione degli Atti e delle Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie dell’Accademia.
Art. III-6
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dai tre Presidenti delle Sezioni, dal Segretario Generale, dal Bibliotecario Generale e dall’Economo-Tesoriere. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono convocate dal Presidente che, con anticipo di sette giorni, invia ai componenti l’ordine del giorno. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno cinque componenti, fra i quali il Presidente o, qualora ne fosse impedito, il Vice-Presidente.
Art. III-7
I Presidenti delle Sezioni sono eletti nell’Assemblea delle Sezioni riunite fra i Soci Ordinari appartenenti alla Sezione con le stesse modalità di elezione del Presidente dell’Accademia (Art. III-2). La loro nomina avviene con decreto del Ministro competente ed entrano in carica il 1° gennaio successivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecu tivamente soltanto per una volta.
Art. III-8
Il Consiglio di Presidenza sovrintende alla conservazione del patrimonio e all’amministrazione dell’Accademia e ne coordina l’attività; predispone i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea delle Sezioni riunite; predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; delibera su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Presidente. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del VicePresidente o del Presidente della riunione.
Art. III-9
L' Economo Tesoriere è eletto, a scrutinio segreto, dall’Assemblea delleSezioni riunite nella persona di un Socio Ordinario, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto consecutivamente soltanto per una volta. Il Consiglio di Presidenza, sentito l’Economo Tesoriere, può nominare un Vice-Economo Tesoriere che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni.
Art. III-10
L’Economo Tesoriere ha la gestione del patrimonio mobiliare dell’Accademia, e lo amministra in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza; prepara il bilancio e lo sottopone al Consiglio di Presidenza, corredandolo di una relazione circostanziata; cura le entrate e le uscite e la relativa contabilità; predispone e firma i mandati di pagamento.
Art. III-11
Il Bibliotecario Generale è eletto, a scrutinio segreto, dall’Assemblea delle Sezioni riunite nella persona di un Socio Ordinario, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto consecutivamente soltanto per una volta. Il Consiglio di Presidenza, sentito il Bibliotecario Generale, può nominare un Vice-Bibliotecario Generale che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo o nel caso di dimissioni.
Art. III-12
Al Bibliotecario Generale è affidata la custodia e la conservazione della Biblioteca di proprietà dell’Accademia e di eventuali fondi consegnati in comodato; cura l’aggiornamento dei cataloghi e degli schedari e propone al Consiglio di Presidenza gli opportuni provvedimenti e iniziative per garantire la migliore fruizione del materiale bibliografico e il potenziamento dell’attività della Biblioteca. Il Bibliotecario Generale è coadiuvato nelle sue funzioni da una Giunta di Biblioteca, la composizione e le funzioni della quale sono dettate dal Regolamento di Biblioteca.
Art. III-13
Le nomine del Vice-Presidente, del Segretario Generale, dell’Economo Tesoriere e del Bibliotecario Generale, vengono comunicate al Ministero competente. Nel caso di impedimento, nel corso del triennio, dovuto a motivi di salute o di cessazione dalla carica per dimissioni di qualcuno degli Organi Accademici, il Consiglio di Presidenza provvederà alla immediata sostituzione con un “facente funzioni” e comunicherà la nomina all’Assemblea delle Sezioni riunite. Il “facente funzioni” rimarrà in carica fino al momento in cui vengano indette nuove elezioni, secondo quanto previsto dallo Statuto. Per il triennio successivo si procederà alla conferma o a una nuova nomina.
Art. III-14
L’Assemblea delle Sezioni riunite è costituita dai Soci Ordinari, Sostenitori ed Emeriti; dei Soci Sostenitori e degli Emeriti si tiene conto ai fini della validità della seduta solo se sono presenti. I Soci Corrispondenti, Onorari e Soprannumerari partecipano alle riunioni dell’Assemblea senza diritto di voto e limitatamente all’esposizione dell’attività dell’anno antecedente e alla discussione delle linee programmatiche. Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario Generale.
Art. III-15
L’Assemblea delle Sezioni riunite
- delibera sulle questioni di carattere generale concernenti l’attività dell’Accademia;
- elegge il Presidente, i Presidenti di Sezione, il Segretario Generale, l’Economo Tesoriere, il Bibliotecario Generale e il Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera sulle modifiche di Statuto e sui regolamenti; discute e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Presidenza, corredati dalla relazione scritta del Collegio dei Revisori dei conti sull’esame compiuto e sulla regolarità del bilancio consuntivo;
- delibera su tutte le altre questioni che le vengano sottoposte dal Presidente
Art. III-16
L’elezione del Presidente, dei Presidenti di Sezione, del Segretario Generale, dell’Economo Tesoriere e del Bibliotecario Generale è effettuata con votazioni distinte per ciascuna carica; è eletto chi ottenga un numero di voti pari ai due terzi dei votanti. Qualora nessun candidato raggiunga il numero dei voti prescritto, la votazione viene ripetuta nella medesima seduta; qualora anche la seconda votazione non dia esito, si procede al ballottaggio tra i due Soci che hanno ottenuto più voti; risulta eletto chi ottenga il maggior numero di voti.
Art. III-17
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; due effettivi e un supplente sono eletti tra i Soci Ordinari, un effettivo e un supplente tra i Soci Sostenitori. Dura in carica un triennio accademico e i componenti sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno un Presidente, che ne convoca e presiede le riunioni. Esso delibera a maggioranza dei suoi membri. In caso di mancanza di Soci Sostenitori il Collegio dei Revisori dei conti è eletto tra i Soci Ordinari.
Art. III-18
Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa dell’Accademia; esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo redigendo su di essi una relazione scritta da presentare all’Assemblea delle Sezioni riunite. I Revisori dei conti possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Art. III-19
L’anno accademico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. I Soci eletti alle cariche previste dall’art. III.15 entrano in carica con l’inizio dell’anno accademico; ove la loro elezione abbia luogo in corso di triennio, entrano in carica all’inizio del mese successivo o, se previsto dallo Statuto, dall’avvenuta nomina convalidata dal successivo decreto ministeriale.
CAPITOLO IV - Organizzazione delle Sezioni
Art. IV-1
Al fine di programmare l’attività, le Sezioni tengono le proprie assemblee, alle quali partecipano i Soci Ordinari, Emeriti e Corrispondenti appartenenti alla Sezione e i Sostenitori che optino per l’appartenenza a una Sezione.
Art. IV-2
All’attività di ciascuna Sezione sovrintende il relativo Presidente coadiuvato dal Segretario di Sezione che redige il verbale delle singole sedute. Il Presidente di Sezione è eletto dall’Assemblea delle Sezioni riunite a norma dell’Art. III-7; il Segretario è eletto dall’Assemblea di Sezione fra i Soci Ordinari o Corrispondenti, dura in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente soltanto per una volta.
Art. IV-3
L’Assemblea della Sezione elabora un programma annuale di attività che il Presidente sottoporrà al Consiglio di Presidenza per la formazione del programma annuale di attività dell’Accademia. Il Presidente, sentiti l’Assemblea di Sezione e il Consiglio di Presidenza, presenta all’Assemblea delle Sezioni riunite la proposta di elezione di nuovi Soci ed esercitatutte le funzioni previste dai regolamenti dell’Accademia.
Art. IV-4
Qualora la carica di Presidente di Sezione si renda vacante nel corso del triennio, il Socio Ordinario più anziano della Sezione assume la supplenza fino a quando l’Assemblea delle Sezioni riunite non procederà all’elezione di un nuovo Presidente.
Art. IV-5
Il Presidente convoca le adunanze della Sezione e le presiede. In sua assenza, presiede l’adunanza il Socio Ordinario con maggiore anzianità di Socio e, a pari anzianità, più anziano di età. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, organizza l’attività della Sezione, e stabilisce l’ordine del giorno delle adunanze. Il Segretario redige il verbale delle adunanze e collabora con il Segretario Generale nella organizzazione delle sedute di studio. Le adunanze di Sezione possono essere convocate anche per posta elettronica.
CAPITOLO V - Adunanze
Art. V-1
Le Adunanze accademiche si distinguono in Assemblee e in Sedute di studio. Le Assemblee, delle Sezioni riunite e di Sezione, sono riservate ai Soci secondo quanto disposto dagli art. III-14 e IV-1. In esse si esercitano le funzioni amministrative e si adottano le deliberazioni previste dal presente Statuto.
Alle Assemblee è fatto obbligo di partecipazione da parte dei Soci secondo quanto previsto dagli Art. III-14 e IV-1.
Le Sedute di studio, nelle quali sono presentati e discussi, sotto forma di conferenze o seminari, argomenti di competenza delle Sezioni, sono aperte al pubblico e non è richiesta obbligatoriamente la presenza dei Soci.
Art. V-2
Le Adunanze dell’Assemblea delle Sezioni riunite sono valide quando tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi siano stati convocati per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno. La validità dell’Assemblea richiede la presenza della maggioranza degli aventi diritto, secondo quanto previsto dall’art. III-14, in prima convocazione e di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno quarantotto ore. Per modificazioni dello Statuto l’Assemblea delle Sezioni riunite è valida se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto secondo quanto stabilito dall’art. III-14. .
Art. V-3
L’Assemblea delle Sezioni riunite è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno. Entro il mese di gennaio l’Assemblea viene convocata per la discussione e l’approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di marzo per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo. Altre adunanze possono essere convocate su deliberazione del Consiglio di Presidenza, o su richiesta, ritenuta motivata dal Consiglio di Presidenza, di almeno quindici Soci Ordinari.
Art. V-4
Le deliberazioni dell’Assemblea delle Sezioni riunite sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto per l’elezione delle cariche accademiche (art. III-16), per l’elezione di nuovi Soci (art. VI-4) e per le modifiche di Statuto (art. XI-3). Le deliberazioni delle Assemblee delle singole Sezioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. V-5
Le Sedute di studio si tengono sulla base di un programma annuale predisposto dal Consiglio di Presidenza; ad esse possono partecipare tutti i Soci dell’Accademia per riferire sulle ricerche da essi condotte o in corso, presentare note e memorie; possono inoltre essere invitati relatori e conferenzieri esterni.
Art. V-6
Di ogni Adunanza accademica viene redatto il verbale e viene conservata in archivio una memoria fotografica. Gli Atti dell’Accademia riporteranno un resoconto sintetico di ciascuna Adunanza a cura del Segretario Generale.
CAPITOLO VI - Elezioni dei Soci
Art. VI-1
Le elezioni a Soci Ordinari, Corrispondenti e Onorari sono di competenza dell’Assemblea delle Sezioni riunite. Le relative operazioni si compiono una sola volta per anno accademico e si svolgono secondo le modalità indicate negli articoli successivi.La proposta di ammissione di Soci Onorari e Sostenitori compete al Consiglio di Presidenza e va sottoposta alla definitiva approvazione dell’Assemblea delle Sezioni riunite.
Art. VI-2
All’inizio dell’anno accademico, il Presidente informa il Consiglio di Presidenza sulle vacanze intervenute nell’anno precedente e sui posti che si sono resi disponibili. Sulla base di un’apposita delibera del Consiglio di Presidenza, invita le Sezioni a formulare le proposte di copertura dei posti vacanti messi a disposizione nelle singole Sezioni.
Art. VI-3
Il Presidente di Sezione trasmette al Consiglio di Presidenza proposte motivate e corredate di un esauriente curriculum per la copertura dei posti vacanti (art. VI-2). Le proposte saranno messe all’ordine del giorno dellAssemblea delle Sezioni riunite per lo svolgimento delle operazioni elettorali, da tenersi di norma entro il mese di marzo. Le proposte per ogni categoria e Sezione dovranno contenere l’indicazione di tanti nomi quanti sono i posti che la Sezione ha scelto di coprire. Le proposte delle singole Sezioni dovranno pervenire al Segretario Generale entro i dieci giorni antecedenti l’Assemblea delle Sezioni riunite.
Art. VI-4
L’Assemblea delle Sezioni riunite procede al vaglio delle proposte e alla loro votazione a scrutinio segreto. Per le votazioni potranno essere raggruppati nella stessa scheda per ogni Sezione i posti vacanti appartenenti alla stessa categoria. L’elezione a Socio richiede la maggioranza assoluta dei votanti. L’elezione per i posti eventualmente non coperti viene rimandata all’anno accademico successivo.
Art. VI-5
La nomina dei nuovi Soci è convalidata dall’emissione del decreto del Ministro competente. I neoeletti entrano a far parte dell’Accademia all’inizio del nuovo anno accademico.
CAPITOLO VII - Attività
Art. VII-1
L’attività dell’Accademia si sviluppa in due direzioni:
a) nella divulgazione della cultura scientifica, tecnologica, giuridica, artistica e umanistica in accordo alle competenze delle sue Sezioni. Ciò si 16 svolge con conferenze, seminari, mostre e convegni;
b) con la valorizzazione del patrimonio provvedendo alla conservazione, all’ordinamento degli archivi e promuovendo l’incremento e la fruibilità della Biblioteca.
Art.VII-2
L’Accademia pubblica annualmente un volume di Atti e un volume di Memorie Scientifiche, Giuridiche e Letterarie. Pubblica inoltre collane di studi formate da volumi contenenti monografie originali, cataloghi del patrimonio librario ed archivistico, atti di congressi, convegni e seminari promossi dall’Accademia singolarmente o in collaborazione con altri Istituti culturali.
Art. VII-3
Gli Atti dell’Accademia contengono l’albo accademico, il discorso inaugurale del Presidente in apertura dell’anno accademico, una sintesi delle attività delle Sezioni, la relazione dell’attività accademica (art. III-5) a cura del Segretario Generale coadiuvato dai Segretari di Sezione, i nuovi ingressi di opere della Biblioteca a seguito di acquisti, donazioni e comodati, necrologi e commemorazioni di Soci defunti, notizie storiche sulla vita dell’Accademia.
Art. VII-4
Le Memorie Scientifiche, Giuridiche e Letterarie contengono lavori originali presentati dai Soci o anche da studiosi esterni, approvati dal Comitato di redazione. La composizione, i compiti ed il funzionamento del Comitato di Redazione sono regolati da apposito Regolamento allegato al presente Statuto.
Art. VII-5
Alla organizzazione degli archivi e alla consultazione dei documenti in esso conservati, al funzionamento della Biblioteca e all’accesso al suo materiale presiede il Bibliotecario Generale, secondo modalità contenute in apposito Regolamento allegato al presente Statuto.
CAPITOLO VIII - Amministrazione
Art. VIII-1
Il Consiglio di Presidenza vigila sul patrimonio dell’Istituto secondo l’art. III-8 e provvede alla conservazione e all’amministrazione dei beni mobilie immobili che comunque facciano parte o vengano a far parte di detto patrimonio.
Art. VIII-2
I proventi e gli oneri previsti in ciascun esercizio devono essere iscritti nel bilancio preventivo, che va redatto dal Consiglio di Presidenza e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea delle Sezioni riunite possibilmente all’inizio dell’esercizio cui si riferisce. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione sui criteri di determinazione dei proventi e degli oneri, anche con riferimento all’andamento dell’esercizio precedente.
Art. VIII-3
Il bilancio consuntivo, relativo all’anno finanziario conclusosi il 31 dicembre, formato dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale, viene redatto dal Consiglio di Presidenza sulla documentazione predisposta dall’Economo Tesoriere. Il bilancio consuntivo, dopo i prescritti controlli dei Revisori dei conti, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea delle Sezioni riunite entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce, accompagnato da una relazione riassuntiva sia dei proventi e degli oneri dell’esercizio, in confronto con il bilancio preventivo dell’anno a cui si riferisce, sia della situazione patrimoniale e del risultato dell’esercizio stesso.
Art. VIII-4
Il bilancio preventivo e quello consuntivo, corredati dalle relazioni del Consiglio di Presidenza e dei Revisori dei conti e dal verbale dell’Assemblea delle Sezioni riunite nella quale si è proceduto alla loro approvazione, devono essere trasmessi al Ministero competente entro il 31 marzo.
Art. VIII-5
L’impiego delle somme provenienti da lasciti, da donazioni, o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio dell’Istituto, su proposta del Consiglio di Presidenza, deve essere deliberato dall’Assemblea delle Sezioni riunite. Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell’Accademia devono essere depositate presso un conto corrente di un Istituto di credito di notoria solidità.
Art. VIII-6
Al Segretario Generale è in particolare affidata la custodia del Medagliere, legato all’Accademia dal marchese Luigi Rangoni. Ogni forma di utilizzo deve essere autorizzata dal Consiglio di Presidenza.
CAPITOLO IX - Personale
Art. IX-1
Per l’esecuzione dei suoi compiti istituzionali l’Accademia si avvale di personale assunto a tempo determinato e a tempo indeterminato. Per l’esecuzione di particolari progetti si avvale di personale con rapporto di lavoro autonomo. Il Consiglio di Presidenza delibera sulle figure professionali e sulle mansioni del personale in conformità alle norme legali e contrattuali vigenti. Per gli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale e di gestione del personale l’Accademia può avvalersi di Studi professionali.
Art. IX-2
All’attività del personale sovrintende, in conformità a quanto previsto dall’articolo precedente, il Consiglio di Presidenza dell’Accademia.
CAPITOLO X - Concorsi e premi
Art. X-1
L’Accademia può bandire, anche su proposta delle singole Sezioni e con deliberazione del Consiglio di Presidenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concorsi, premi e borse di studio su determinati argomenti. L’Accademia può inoltre bandire concorsi e premi in esecuzione di legati o delle disposizioni istitutive di fondazioni e fondi da essa amministrati, in conformità alle norme stabilite all’atto della loro istituzione.
Art. X-2
Le modalità generali di assegnazione dei premi e delle borse di studio comprensive della redazione dei bandi, delle condizioni di partecipazione, della procedura di nomina delle commissioni, sono disciplinate, prima della diffusione del bando, da apposito regolamento, deliberato dall’Assemblea delle Sezioni riunite su proposta del Consiglio di Presidenza.
CAPITOLO XI - Norme finali e transitorie
Art. XI-1
Il presente Statuto entra in vigore dopo l’espletamento della procedura di approvazione prevista dalle norme vigenti.
Art. XI-2
Il presente Statuto, successivamente all’entrata in vigore, sarà corredato
- dal Regolamento interno vigente opportunamente aggiornato e sottoposto dal Consiglio di Presidenza alla definitiva approvazione dell’Assemblea delle Sezioni riunite;
- dal Regolamento della Biblioteca;
- dal Regolamento del Comitato di redazione delle Memorie Scientifiche, Giuridiche e Letterarie dell’Accademia;
- dalla “Carta della qualità dei Servizi” offerti dall’Accademia e dalla sua Biblioteca.
Art. XI-3
Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea delle Sezioni riunite con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Le proposte di modifica, formulate in articoli, possono essere presentate dal Consiglio di Presidenza o da almeno quindici Soci Ordinari, e il loro testo deve essere inviato ai membri dell’Assemblea insieme alla convocazione dell’Adunanza. Esse sono poste in votazione in una successiva adunanza, da indire entro due mesi dalla precedente.
Nelle prime due Assemblee delle Sezioni riunite dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, le proposte di modifica allo Statuto medesimo, formulate in articoli, possono essere presentate anche da singoli Soci Ordinari in tempo utile per essere trasmesse ai membri dell’Assemblea insieme con la convocazione dell’adunanza. Le proposte di modifica saranno presentate, discusse e votate nel corso della stessa adunanza o eventualmente nell’adunanza successiva Le modifiche di Statuto sono sottoposte all’approvazione della Prefettura di Modena (D.P.R. 10.2.2000, n. 361) ed entrano in vigore all’inizio del mese successivo a tale approvazione.
Art. XI-4
Il Presidente dell’Accademia, il Vice-Presidente, il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale, i Presidenti di Sezione, i Segretari di Sezione, l’Economo-Tesoriere, il Bibliotecario Generale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, già eletti o nominati al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto, restano in carica fino al termine naturale di scadenza.
CAPITOLO XII - Norma in caso di cessazione
Art. XII
In caso di cessazione dell’attività dell’Accademia, i suoi beni saranno devoluti, su Proposta del Consiglio di Presidenza, con successiva delibera dell’Assemblea delle Sezioni Riunite, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e con decreto del Ministero competente, ad un Ente che persegue le stesse finalità culturali.
Il presente Regolamento, approvato dai Soci dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena nell’Assemblea delle Sezioni riunite del 25 novembre 2010 ed entrato in vigore con l’a.a. 2010-2011, è stato aggiornato per renderlo rispondente allo Statuto modificato nel corso dell’anno 2015 ed approvato con Decreto prefettizio del 29 Settembre 2015, a seguito del parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
ELEZIONI
Art. 1
L’adunanza dell’Assemblea delle Sezioni riunite per l’elezione del Presidente dell’Accademia, dei Presidenti di Sezione, delle altre cariche accademiche e dei nuovi Soci si tiene nel periodo marzo-giugno (Statuto, articoli III.2-17 e VI.1-5).
ATTIVITÀ
Art. 2
L’anno accademico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre e coincide con l’anno finanziario. Le assemblee (Statuto, cap. V) sono di regola tenute secondo il calendario fissato dal Consiglio di Presidenza; tale organo può, tuttavia, dandone tempestiva comunicazione ai Soci, fissare singole adunanze in periodi diversi da quelli stabiliti. Ogni anno, solitamente nel mese di gennaio-febbraio ha luogo un’adunanza solenne a Sezioni riunite, nella quale il Presidente, inaugurando il nuovo Anno Accademico, dà il resoconto dell’attività svolta, un Socio o una personalità esterna all’Accademia, designato dal Consiglio di Presidenza, tiene un discorso su un argomento concordato con il Consiglio e vengono presentati i nuovi Soci con la consegna delle insegne accademiche.
Art. 3
Le adunanze dell’Assemblea delle Sezioni riunite (Statuto, art. V. 2-4) sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro del Consiglio di Presidenza di maggiore anzianità accademica, e, a parità di anzianità, dal più anziano di età. Le adunanze di Sezione sono presiedute dal Presidente della Sezione o, in sua assenza, dal Socio Ordinario afferente alla Sezione più anziano di nomina, e, a parità di anzianità, dal più anziano di età (Statuto, art. IV. 5).
Art. 4
Di ogni assemblea di Sezione o delle Sezioni riunite deve essere redatto il verbale, da sottoporre ad approvazione nella successiva riunione. Dopo l’approvazione, il verbale viene conservato nella apposita raccolta e firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e da uno dei Segretari. Per le nomine e per le deliberazioni sottoposte a conferma o approvazione è fatta apposita menzione nei relativi verbali.
Art. 5
Le sedute di studio, tenute di regola secondo un calendario fissato dal Consiglio di Presidenza, sono presiedute dal Presidente dell’Accademia o da uno dei Presidenti delle Sezioni a seconda dell’argomento trattato. La loro diffusione avviene attraverso la posta elettronica, la comunicazione ai giornali e ai media e sul sito internet dell’Accademia.
PUBBLICAZIONI
Art. 6
Gli Atti di ciascun anno accademico vanno a formare un volume che, curato dal Segretario Generale, contiene l’elenco dei Soci, il discorso del Presidente in apertura dell’Anno Accademico, la relazione del Segretario Generale, le commemorazioni, le relazioni delle commissioni, l’elenco delle nuove pubblicazioni entrate in Accademia e quant’altro sia stabilito dal Consiglio di Presidenza. Di ogni seduta di studio viene riportato un regesto corredato, ove possibile, da una o più immagini. Le Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie sono raccolte in un volume annuale e contengono lavori originali presentati dai Soci o anche da studiosi esterni, la cui accettazione è sottoposta al controllo e all’approvazione del Comitato di redazione e secondo quanto stabilito dall’apposito Regolamento (Statuto, art. VII.4).
Art. 7
Delle pubblicazioni dell’Accademia un esemplare viene distribuito alle principali biblioteche e a quelle Accademie dalle quali essa riceve in cambio le pubblicazioni. Su richiesta, ai Soci viene inviata copia degli Atti.
GIUNTE E COMMISSIONI
Art. 8
Il Consiglio di Presidenza può avvalersi di Comitati di Soci aventi il compito di fornire pareri non vincolanti su proposte di specifiche iniziative culturali. PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO.
Art. 9
I libri, gli opuscoli, i periodici, i giornali, i documenti d’archivio, le carte, i disegni, le fotografie e le fotocopie di proprietà dell’Accademia si conservano nelle sale della medesima all’uopo adibite.
Art. 10
Il Bibliotecario dell’Accademia vigila sulla conservazione del patrimonio librario e archivistico dell’istituto in relazione alle esigenze di funzionalità, controllando la tenuta degli schedari e dei registri, e ha il compito di riferire periodicamente al Consiglio di Presidenza, al quale spetta il compito di deliberare in merito agli eventuali abbonamenti e acquisto di pubblicazioni. Sulla tenuta dell’Archivio storico dell’Accademia vigila il Segretario Generale in collaborazione con il Bibliotecario.
Art. 11
I Soci possono presentare alla Presidenza proposte di nuovi abbonamenti a riviste e acquisti di pubblicazioni sulle quali il Consiglio di Presidenza delibera in base alle disponibilità finanziarie. I Soci possono accedere al prestito di opere dell’Accademia secondo le disposizioni contenute nel Regolamento della Biblioteca che stabilisce anche quali opere possono essere concesse in prestito a studiosi esterni all’Accademia. PREMI
Art. 12
L’Accademia può bandire, qualora le condizioni di bilancio lo permettano, concorsi a premio (Statuto, cap. X). I concorsi vengono banditi in conformità alle disposizioni dello Statuto. Tali disposizioni vengono rese note al pubblico nei rispettivi bandi.
AMMINISTRAZIONE
Art. 13
Il Consiglio di Presidenza vigila sul patrimonio dell’Accademia e provvede alla conservazione e amministrazione dei beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte di detto patrimonio.
Art. 14
I proventi e gli oneri previsti in ciascun esercizio devono essere iscritti nel Bilancio preventivo, che va redatto dal Consiglio di Presidenza sulla documentazione predisposta dall’Economo Tesoriere e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea delle Sezioni riunite entro il mese di gennaio di ciascun anno. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione sui criteri di determinazione dei proventi e degli oneri, anche con riferimento al bilancio dell’esercizio precedente.
Art. 15
Il Bilancio consuntivo, formato dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale, viene redatto dal Consiglio di Presidenza sulla documentazione predisposta dall’Economo Tesoriere. Il Bilancio consuntivo, dopo i prescritti controlli dei Revisori dei conti, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea delle Sezioni riunite entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce, accompagnato da una relazione riassuntiva sia dei proventi e degli oneri dell’esercizio, in confronto con il Bilancio preventivo, sia della situazione patrimoniale e del risultato dell’esercizio stesso. Nella stessa adunanza dell’Assemblea i Revisori dei conti presentano una relazione scritta sull’esame compiuto e sulla regolarità del Bilancio consuntivo. Il Bilancio patrimoniale, aggiornato all’inizio di ciascun anno finanziario, a cura dell’Economo tesoriere e del presidente dell’Accademia, contiene l’elenco dei titoli e del patrimonio immobile e mobile dell’Accademia.
Art. 16
Il Bilancio preventivo e quello consuntivo, con le relazioni del Consiglio di Presidenza e dei Revisori dei conti, accompagnati dai verbali delle adunanze nelle quali si è proceduto alla loro approvazione, sono trasmessi al Ministero competente (Statuto, art. VIII.4).
Art. 17
Nel secondo semestre di ogni anno il Consiglio di Presidenza, tenuto conto delle risultanze effettive, può effettuare variazioni del bilancio preventivo, purché entro i limiti complessivi del bilancio stesso. Art. 18 In caso d’urgenza il Presidente può ordinare l’esecuzione di lavori e l’effettuazione di spese, che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio di Presidenza.
Art. 19
Il servizio di cassa e di custodia dei titoli e degli altri valori dell’Accademia sono affidati a un primario Istituto di credito designato dal Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza potrà incaricare pure altri Istituti di credito per particolari operazioni, in rapporto alle migliori condizioni proposte. I rapporti con i predetti istituti saranno tenuti esclusivamente dal Presidente e dall’Economo Tesoriere.
Art. 20
L’amministrazione dei fondi pervenuti e che pervengono all’Accademia a seguito di lasciti e donazioni, per l’erogazione di premi e borse di studio o per altre specifiche finalità, è tenuta separata da quella dell’Istituto. Il risultato di gestione di tali fondi ove non sia diversamente disposto, può essere destinato o all’aumento della dotazione o agli scopi che siano determinati dall’Istituto.
Art. 21
Il Consiglio di Presidenza vigila sulla regolare effettuazione delle riscossioni derivanti dalle attività dell’Accademia e dei vari fondi da essa amministrati e sulla conseguente custodia, come anche sulla regolare erogazione delle spese, nei limiti del bilancio preventivo.
Art. 22
Il Consiglio di Presidenza stabilisce ogni anno pria della redazione del Bilancio di previsione l’ammontare dell’eventuale contributo pro capite da versarsi da parte dei Soci Ordinari ed Emeriti. L’ammontare del contributo è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea delle sezioni riunite.
Art. 23
Il Socio Ordinario che non ottempera al versamento del contributo entro l’anno in corso, con delibera del Consiglio di Presidenza da sottoporre alla ratifica dell’assemblea delle Sezioni riunite, viene dichiarato socio Soprannumerario.
Art. 24
Tutte le cariche sociali sono rivestite dai Soci designati a titolo gratuito.
PERSONALE
Art. 25
La pianta organica del Personale, le norme per l’assunzione e la disciplina giuridica per quanto non sia stabilito attraverso la contrattazione collettiva, alla quale è altresì riservata la determinazione del trattamento economico, sono stabiliti dal Consiglio di Presidenza e approvata dall’Assemblea delle Sezioni riunite.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 26
Della morte di ogni socio è data notizia nel sito internet dell’Accademia e negli Atti. Della morte di un Socio Ordinario ed Emerito si dà anche pubblica notizia almeno in uno dei quotidiani locali di maggiore diffusione; negli Atti si pubblica un profilo sulla vita e sulle opere dello scomparso.
Art. 27
Le proposte di modifica al presente Regolamento vengono presentate dal Consiglio di Presidenza o da almeno dieci Soci Ordinari. Esse sono inviate ai Soci Ordinari ed Emeriti con l’ordine del giorno di una prima adunanza dell’Assemblea delle Sezioni riunite per la loro presentazione e discussione. Per la validità dell’adunanza e per l’approvazione delle modifiche proposte è necessaria la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. Ove nella predetta adunanza non venga raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità, viene indetta una nuova riunione che sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
(Statuto, Art. III, 11-13)
La consultazione del patrimonio librario e archivistico della Biblioteca è rivolta ai Soci dell’Accademia. Per motivi di ricerca e di studio, è estesa anche a studiosi e ricercatori esterni che ne facciano richiesta.
È facoltà della Direzione concedere, revocare o sospendere i permessi di consultazione.
CALENDARIO E ORARIO DI APERTURA
La Biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, escluse le festività previste dal calendario e compatibilmente con le attività accademiche.
Tutto il materiale di consultazione va prenotato in anticipo.
In particolare, la consultazione pomeridiana di materiale raro è possibile solo come prosecuzione di quella iniziata al mattino oppure su appuntamento, concordando preventivamente la giornata e compatibilmente con la presenza del personale addetto.
NORME DI COMPORTAMENTO
- Il comportamento deve essere rigorosamente rispettoso delle norme che regolano l’uso dei locali pubblici. L’ingresso e la permanenza in biblioteca è consentita soltanto per consultazione di materiale della biblioteca stessa. In particolare è severamente vietato:
- introdursi e permanere da soli nei depositi;
- fumare negli ambienti della biblioteca;
- entrare o trattenersi nella sala di lettura e nella sala cataloghi per semplice passatempo o per fini estranei allo studio;
- rimuovere le schede dagli schedari, manometterle e scrivere sulle stesse;
- usare i computer per fini diversi dalla ricerca bibliografica;
- alterare l’ordine dei documenti, anche quando lo si ritenesse errato.
Qualora si ravvisi un presunto disordine, e nel caso di qualsiasi dubbio, deve essere avvertito il funzionario responsabile del servizio.
- fare qualsiasi segno, anche a matita, sui documenti e sui libri, scrivere appoggiando il foglio sul predetto materiale, maneggiarlo con poca cura, arrecare ad esso qualsiasi danno;
- inserire all’interno del materiale segnalibri non idonei alla buona conservazione della carta. Ogni segnalino va comunque rimosso dopo la consultazione o la riproduzione.
Inoltre si fa presente che:
- nella consultazione di manoscritti, incunaboli, cinquecentine e di documenti particolarmente preziosi è obbligatorio l’uso di guanti di cotone e di cartoncini bianchi per interfogliare, forniti dal personale addetto alla biblioteca;
- particolare cautela deve essere usata nella manipolazione del materiale slegato, di carattere epistolare o documentario;
- lo studioso, che utilizza materiale della Biblioteca, si impegna a consegnare copia dell’eventuale pubblicazione o copia della tesi di laurea, per la quale può stabilire le condizioni d’uso; si impegna inoltre a indicare la fonte accademica di provenienza del materiale pubblicato.
CONSULTAZIONE
La consultazione dei documenti per fini di studio è libera e gratuita.
Per effettuare consultazioni nella sala di lettura è necessario:
- il deposito di borse, cartelle, telefoni, macchine fotografiche e ombrelli; il compimento del 18° anno di età o l’essere accompagnati da persona maggiorenne;
- la consegna di un documento di identità valido;
- la compilazione del registro d’ingresso;
- la compilazione della scheda di richiesta per ogni singolo pezzo;
- il controllo, da parte dell’utente, dell’integrità e dello stato di conservazione dell’opera all’atto del ricevimento. Il cattivo stato di conservazione del pezzo va segnalato all’addetto; qualora l’utente danneggi in qualunque modo l’opera ricevuta per la consultazione incorrerà nelle sanzioni di legge;
- servirsi esclusivamente di matite non copiative per gli eventuali appunti; - l’uso dei soli strumenti strettamente inerenti al proprio lavoro, autorizzati dalla Direzione;
- la riconsegna delle opere ricevute in consultazione coi relativi moduli compilati, prima di uscire dalla biblioteca. Il personale in servizio provvederà ad annullare i tagliandi solo dopo aver controllato la regolarità della restituzione.
È consentito:
- usare, nella sala di lettura, personal computer, macchina fotografica e al bisogno libri personali preventivamente segnalati al funzionario addetto. Sono infatti possibili controlli e ispezioni in entrata o in uscita. In Accademia sono inoltre attivi sistemi di videosorveglianza.
Inoltre è ammessa:
- la consultazione contemporanea di non più di tre opere a stampa moderne e di non più di un manoscritto/opera rara per volta. Le opere ricevute devono essere riconsegnate al personale qualora il lettore debba allontanarsi, sia pure per breve tempo, dalla sala di lettura;
- la consultazione di manoscritti, incunaboli, opere di particolare pregio, materiale d’archivio è consentita solo su autorizzazione firmata dal Bibliotecario Generale e va concordata con il personale della biblioteca con congruo anticipo;
- la consultazione dei cataloghi cartacei e informatizzati viene eseguita direttamente dai lettori o, in caso di necessità, dal personale della biblioteca;
- le opere richieste in lettura possono essere lasciate in deposito per una settimana; il deposito può essere riconfermato previo accordo con il personale della Biblioteca.
RIPRODUZIONI
La riproduzione parziale o totale delle opere possedute dalla biblioteca è concessa esclusivamente nel rispetto della legislazione vigente sul diritto d’autore e della normativa relativa al pagamento dei diritti.
Per ottenere riproduzioni
è necessario:
- compilare l’apposito modulo;
- attendere il rilascio dell’autorizzazione;
- Il servizio di riproduzione interessa esclusivamente i volumi che si presentano in buono stato di conservazione. Sono quindi escluse le opere che potrebbero ricevere un danno dalla riproduzione, secondo l’insindacabile giudizio del personale addetto, e i giornali rilegati, qualunque sia il loro stato.
Le riproduzioni possono essere richieste a scopo personale/di studio o editoriale/commerciale.
L’utente è tenuto a dichiarare nella richiesta che il materiale riprodotto non verrà utilizzato con finalità diverse da quelle indicate per iscritto.
Riproduzioni a scopo personale o di studio
Materiale moderno:
La riproduzione in xerocopia è eseguita all’interno della biblioteca dal personale addetto previa autorizzazione del Bibliotecario Generale o, in sua vece, del personale bibliotecario in servizio. I tempi e i modi di consegna saranno concordati con l’utente.
- Se non supera le 15 pagine, la riproduzione in xerocopia verrà eseguita immediatamente, altrimenti nei giorni successivi, a seconda della disponibilità del personale in servizio;
- La riproduzione tramite scansione verrà eseguita sempre successivamente, previo accordo con l’utente.
- La riproduzione con mezzi propri, in sede e sotto stretto controllo del personale della biblioteca, è ammessa previa autorizzazione.
Manoscritti e opere rare:
- la riproduzione, autorizzata dal Bibliotecario Generale, è consentita esclusivamente in formato digitale e può essere eseguita direttamente anche dall’utente che utilizza mezzi propri;
Riproduzioni a scopo editoriale o commerciale
La riproduzione di un’opera a scopo editoriale o commerciale deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore. La riproduzione, esclusivamente in formato digitale, è eseguita dal personale della Biblioteca o, se necessario, da un fotografo esterno. L’autorizzazione ad eseguire la riproduzione integrale o parziale di un’opera è concessa dal Presidente dell’Accademia che ne determina gli eventuali diritti a favore della Biblioteca.
SPESE DI RIPRODUZIONE
- le spese di riproduzione sono tutte a carico dell’utente, secondo il tariffario esposto in segreteria;
- è aggiunto un rimborso per le spese di spedizione.
INFORMAZIONI
- l’utente può rivolgersi al personale addetto alla biblioteca per informazioni bibliografiche e catalografiche e per un aiuto nel reperimento delle opere sull’OPAC;
- le informazioni, orali e scritte, riguardano esclusivamente l’identificazione di opere e periodici, il controllo dei dati bibliografici, l’indicazione di fonti e di strumenti bibliografici a carattere orientativo;
- sono escluse la redazione di bibliografie sistematiche e analitiche, lericerche per tesi e tesine e le ricerche araldico-genealogiche.
PRESTITO
- Il prestito esterno, consentito per opere pubblicate da cento anni rispetto all’anno corrente, ha una durata massima di 30 giorni e per non più di due opere contemporaneamente, previa compilazione del registro di prestito;
- sono comunque esclusi dal prestito i materiali dei fondi archivistici, i manoscritti, i libri antichi e rari, i periodici, i dizionari ed enciclopedie, i volumi moderni provenienti da fondi pervenuti in dono con la clausola dell’esclusione dal prestito, e le opere che presentano un cattivo stato di conservazione;
- in caso di mancata restituzione l’utente, preventivamente sollecitato alla riconsegna del volume per mail, deve provvedere alla sostituzione della copia persa, o in caso di irreperibilità dell’opera anche sul mercato antiquario, ad un risarcimento in denaro equivalente al valore dell’opera smarrita.
- Nel caso l’utente non adempia a quanto sopra esposto è escluso dall’accesso alla Biblioteca.
MEDAGLIERE RANGONI
Il presente regolamento si applica anche al Medagliere Rangoni. Le richieste di consultazione, a norma del vigente Statuto, devono essere indirizzate al Consiglio di Presidenza, al quale soltanto spetta la concessione dell’autorizzazione.
GIUNTA DI BIBLIOTECA (Statuto, Art. III, 12, 2° comma)
É composta dal Bibliotecario Generale, dal Segretario Generale e da tre membri nominati rispettivamente da ciascuna Sezione dell’Accademia. Si riunisce almeno due volte all’anno per coadiuvare il Bibliotecario Generale nell’assunzione di decisioni importanti riguardanti la Biblioteca, quali rilevanti acquisti e doni, accettazioni di importanti donazioni, pubblicazioni.
(Statuto, Art. VII, 4)
Il Comitato di Redazione dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena è costituito da:
- Presidente del Comitato di Redazione
- Direttore Responsabile del periodico
- Responsabile tecnico della Redazione
- Rappresentante della Sezione di Storia, Lettere e Arti
- Rappresentante della Sezione di Scienze Morali, Giuridiche e Sociali
- Rappresentante della Sezione di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali
Il Comitato tiene riunioni quadrimestrali, indette dal suo Presidente, valide con la maggioranza dei componenti. Le comunicazioni tra il Presidente e i membri del Comitato avvengono tra una riunione l’altra e salvo casi particolari, via e-mail.
L’autore invia all’Accademia il proprio contributo, che non dovrà superare le 20 pagine a stampa, equivalenti a 40.000 battute (spazi inclusi), comprensive delle note e delle immagini realizzate in jpg ad alta risoluzione (300 dpi) e in bianco e nero. La pubblicazione d’immagini a colori è possibile a condizione che l’autore o l’istituzione di appartenenza ne sostenga personalmente il costo.
Il proponente dovrà inoltre indicare:
- nome e cognome
- dipartimento universitario o ente d’appartenenza
- indirizzo e-mail
- numero telefonico
- riassunto in lingua italiana di non più di 1.500 battute, spazi inclusi (10-15 righe)
- possibilmente anche abstract in inglese con le stesse caratteristiche di ampiezza
L’Accademia inoltra il contributo, corredato di tutte le informazioni richieste, al Presidente del Comitato di Redazione che, a sua volta, trasmetterà lo scritto al membro della Redazione competente per settore disciplinare, al fine di valutarne la qualità e di verificarne l’aderenza alle regole di pubblicazione. L’uniformità alle regole deve essere garantita dagli autori, che devono attenersi alle indicazioni editoriali presenti sul sito internet o ricevute per e-mail. Gli eventuali emendamenti di contenuto e forma dovranno essere sottoposti all’autore, libero di accoglierli o meno. Del testo, definitivamente accettato dal Comitato di Redazione per la pubblicazione, è pienamente responsabile il firmatario. Anche l’autore della prolusione della solenne apertura dell’Anno Accade mico osserverà le regole editoriali.
La pubblicazione degli atti di convegni tenuti in Accademia, e organiz zati dall’Accademia stessa, comporta la responsabilità scientifica degli organizzatori, l’esplicito gradimento del gruppo dei membri del comitato di redazione e la scrupolosa osservanza delle regole editoriali. Il responsabile del Convegno, definito lo spazio editoriale riservatogli come responsabile, deciderà quali testi pubblicare e quanto spazio conce dere ad ogni autore.
Nel caso di convegni tenuti in Accademia, ma non organizzati dall’Acca demia, i responsabili scientifici, se interessati alla pubblicazione dei contri buti sulle Memorie, concorreranno per i due terzi delle spese di stampa.
Gli autori dei contributi pubblicati riceveranno dall’Accademia una copia del volume in cui compare il loro contributo e il pdf impaginato del testo, corredato del frontespizio del tomo che lo contiene.
A) PRESENTAZIONE
Che cosa si intende per “Carta della qualità dei servizi” La “Carta della qualità dei servizi” è un contratto stipulato tra l’Ente erogatore di servizi e il pubblico al quale si rivolge.
Tramite questo strumento di trasparenza e di tutela del cittadino, gli utenti dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena e della Biblioteca ad essa annessa possono venire a conoscenza dei servizi offerti, delle modalità della loro erogazione e degli standard di qualità applicati, accertare il rispetto degli impegni presi ed anche esprimere un giudizio con reclami o suggerimenti.
La “Carta” viene aggiornata periodicamente.
B) I PRINCIPI
Nello svolgimento della propria attività l’Accademia e la sua Biblioteca, rifacendosi alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, modificata con la L. n.273 dell’11 luglio 1995 “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle P.A.”, si basano sui seguenti principi:
Uguaglianza e imparzialità
I servizi sono offerti osservando i principi di uguaglianza e di imparzialità, cioè garantendo un uguale trattamento a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica.
Continuità
L’Accademia e la Biblioteca garantiscono l’erogazione dei loro servizi in maniera continua e regolare. In caso di difficoltà o di impedimento, si impegnano ad informare preventivamente gli utenti con avvisi in sede e sul sito, al fine di ridurre quanto più è possibile i disagi.
Partecipazione
L’Accademia e la Biblioteca promuovono in vario modo l’informazione sulle attività che svolgono per garantire il diritto alla partecipazione da parte del cittadino, tenendo conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti formulati dagli utenti.
Efficienza ed efficacia
Lo staff dell’Accademia e della Biblioteca, pur consapevole delle difficoltà legate all’attuale situazione economica e alla scarsità di personale, persegue comunque l’obiettivo del continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi, adottando, nei limiti del possibile, provvedimenti adatti al raggiungimento degli scopi prefissati.
C) DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Caratteristiche essenziali
L’Accademia, pur portando la denominazione di Nazionale (1959), è un Ente non statale, un’organizzazione senza scopo di lucro, nata nel 1683 sotto la tutela del Ducato estense, come Accademia de’Dissonanti
La Biblioteca annessa ha raggiunto una fisionomia ben definita soltanto dopo la Restaurazione, intorno al 1817, ed è oggi una biblioteca pubblica non statale provvista di un regolamento interno per le modalità di accesso e per il funzionamento dei servizi.
Il suo ricco patrimonio si è ulteriormente incrementato nel tempo attraverso donazioni ed eredità, soppressioni di enti religiosi e scambi con altre Accademie, Università e Istituti culturali.
In quanto istituto di carattere storico, accresce, salvaguarda, valorizza e consente la fruizione delle proprie collezioni.
Indirizzi e contatti
- Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti
- Corso Vittorio Emanuele II, 59 – 41121 Modena
- Telefax: 059-225566
- Posta elettronica: info@accademiasla-mo.it
- Posta certificata: in corso di realizzazione
Compiti e servizi dell’Accademia e della Biblioteca
L’Accademia svolge istituzionalmente i seguenti compiti:
- organizzazione di conferenze
- organizzazione di convegni
- pubblicazione della rivista “Atti e memorie”
- pubblicazione della “Collana di Studi”
- scambio della rivista con periodici di altre istituzioni affini
La Biblioteca svolge istituzionalmente i seguenti compiti:
- catalogazione partecipata del materiale (Opac SBN, Opac di polo SBN)
- pubblicazione della collana “Fondi e Archivi della Biblioteca”
- scambio di pubblicazioni con altre biblioteche
- allestimento di mostre legate all’attività dell’Accademia o a ricorrenze importanti
- Visite guidate
La Biblioteca garantisce i seguenti servizi:
- consultazione dei cataloghi cartacei e in linea
- informazioni bibliografiche
- localizzazione di documenti posseduti da altre biblioteche
- distribuzione dei documenti per lettura in sede
- prestito locale
- fotoriproduzioni
- accesso a Internet
- aperture straordinarie in occasione di particolari eventi culturali
D) IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ
ACCADEMIA E BIBLIOTECA
Accesso: regolare e continuo
Orario di apertura: lunedì-venerdì, h. 9.00-17.00
Chiusura ordinaria: Sabato, Domenica, festività civili e religiose nazionali; 31 gennaio (festa del patrono).
Dall’ultima settimana di luglio a tutto il mese di Agosto, previa segnalazione delle date esatte con avvisi in sede e sul sito, la Biblioteca è chiusa al pubblico per consentire le operazioni di controllo e di manutenzione del patrimonio librario.
Nello stesso periodo è chiusa al pubblico anche l’Accademia.
BIBLIOTECA
Informazione e orientamento
Tutte le principali informazioni sono pubblicate in dettaglio sul sito dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena.
Per altre informazioni di carattere generale, non presenti nella “Carta”, gli utenti possono rivolgersi al personale di Biblioteca o di Segreteria.
Accesso facilitato per persone con disabilità
In corso di realizzazione.
Attesa per rilascio tessere ingresso e/o autorizzazioni
Tempo d’attesa: max 20 minuti
Registrazione per postazioni internet
Tempo d’attesa: 20 minuti, che può prolungarsi nel caso non siano disponibili le anagrafiche online o per problemi di malfunzionamento della rete.
Capacità ricettiva
Sala Consultazione: un max di 15 posti di cui due dotati di prese elettriche per PC portatili e uno attrezzato per l’accesso ad Internet.
Disponibilità del materiale
Orario del servizio di distribuzione archivi, opere a stampa e periodici:
lunedì – venerdì
ore 9.00-16.00
Documenti richiedibili per ciascuna richiesta
- Documentazione antica e rara: 1 volume per volta
- Documentazione moderna: max 3 volumi per volta
Tempi di attesa per la consegna
- Documentazione antica e moderna: entro 10 minuti
- Periodici: entro 20 minuti
Durata del deposito
- 7 giorni (a partire dal giorno della consultazione), rinnovabile.
Servizio di prenotazione a distanza:
- per telefono e fax: 059 225566
- per posta elettronica: biblioteca@accademiasla-mo.it
- per posta ordinaria: Corso Vittorio Emanuele II, 59 - 41121 Modena
Assistenza di personale qualificato alla ricerca
È garantita durante l’intero orario di apertura al pubblico della Biblioteca.
Disponibilità di strumenti e sussidi alla ricerca
Cataloghi
- catalogo storico per autore/titolo/soggetto (secc. XV-metà XX), a schede
- catalogo opere moderne per autore-titolo, in files di word e in Opac SBN, in incremento
- catalogo parziale online in Opac SBN e a stampa dei periodici
- catalogo online in Opac SBN e a stampa degli incunaboli
- catalogo online in Opac SBN delle cinquecentine, in corso di aggiornamento
- cataloghi dei fondi archivistici e librari a stampa: Soli, “Concorsi a Premi”, Ruffini, Società Agraria del Dipartimento del Panaro, Società d’Arti Meccaniche del Dipartimento del Panaro.
Cataloghi di altre Biblioteche
Cataloghi a volume di incunaboli, manoscritti e libri rari antichi e di
pregio, pervenuti per scambio.
Repertori bibliografici, bibliografie specializzate ed altri strumenti in linea
Informazioni bibliografiche a distanza
- La biblioteca effettua ricerche bibliografiche per corrispondenza sulla base di richieste inviate via posta, via fax e via e-mail.
- Tempo di risposta: Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo particolari esigenze di servizio.
- Ricerca on line OPAC del polo SBN di Modena.
Riproduzioni
- Orario delle richieste: lunedì-venerdì, h. 9,00-16,00
- Disponibilità degli strumenti: nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore e dei compiti istituzionali di tutela del materiale, a servizio degli utenti sono disponibili varie modalità di riproduzione. Cfr. Regolamento della Biblioteca.
- Le xerocopie e i file digitali tramite planetario sono eseguiti dal personale della Biblioteca.
- Le fotografie digitali possono essere eseguite dal personale della Biblioteca o direttamente da parte dell’utente.
- Tutti i servizi possono essere richiesti anche a distanza, per posta ordinaria, fax o posta elettronica (escluso telefono), con rimborso delle relative spese.
- Per i costi e le modalità di pagamento cfr. Tariffario
- Conformità alle caratteristiche dell’originale: le riproduzioni fornite sono, entro i limiti del possibile, conformi all’originale.
- Tempi di attesa per la consegna: se non supera le 15 pagine, la riproduzione in xerocopia verrà eseguita immediatamente, altrimenti nei giorni successivi, a seconda della disponibilità del personale in servizio
- La riproduzione tramite scansione verrà eseguita sempre successivamente, previo accordo con l’utente.
- La riproduzione con mezzi propri, in sede e sotto stretto controllo del personale della biblioteca, è ammessa previa autorizzazione.
Prestito locale
- Orario del servizio: Lunedì-venerdì, h. 9,00-16,00
- Attesa per l’iscrizione al prestito: max 10 minuti
- Disponibilità del materiale: richiedibili per ciascuna richiesta n. 2 opere per un massimo di 4 volumi.
- Durata del prestito: 30 giorni, eventualmente rinnovabile, se non c’è prenotazione da parte di altro utente.
- Attesa per consegna in sede: max 10 minuti.
- Attesa per l’iscrizione al prestito: max 10 minuti.
Reclami, proposte, suggerimenti
Gli utenti che riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenutinella “Carta della qualità dei servizi”, possono avanzare reclami da presentare con le seguenti modalità:
- per posta elettronica agli indirizzi seguenti: info@accademiasla-mo.it, biblioteca@accademiasla-mo.it
- per posta o per fax
In nessun caso potranno essere presi in considerazione reclami telefonici
o che non presentino gli estremi anagrafici completi del reclamante.
L’Accademia si impegna a rispondere entro 30 giorni.
Gli utenti possono, inoltre, formulare anche proposte e suggerimenti volti
al miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi che
saranno oggetto di attenta analisi.
Comunicazione
La “Carta della qualità dei servizi” sarà a disposizione del pubblico in
Biblioteca, presso la Segreteria e sul sito internet.
Revisione e aggiornamento
La Carta è sottoposta ad aggiornamento periodico ogni 2 anni.